Tribunale di Udine – Concessione di mutuo fondiario - valore dell’immobile e nullità del contratto.

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Data di riferimento: 
07/03/2013

Tribunale di Udine, 7 marzo 2013 - Giudice Delegato Dott. Gianfranco Pellizzoni

Nell'ipotesi in cui la somma finanziata, a mezzo di mutuo fondiario, superi il limite cauzionato del valore dell'immobile, che è fissato dall'art. 38, 2° c. del Tub - anche alla luce della Direttiva n. 2000/12/CE del 20. 03 2000 - nell'80% ( o nel 100% in caso di garanzie integrative), il quale fa riferimento al "valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato", senza che nella stima possano "intervenire considerazioni di carattere speculativo", trattandosi di norme dal contenuto imperativo, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi escludere dalla qualificazione di mutuo fondiario la sola eccedenza rispetto all'80%; trattandosi tuttavia di nullità di sola parte del contenuto del contratto, il quale è scindibile nelle sue obbligazioni e riducibile ad un contenuto minore, lo stesso si convertirà in mutuo ipotecario ordinario, quando sia provato che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere il contenuto ridotto del contratto. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]