Tribunale di Milano – Il pagamento del compenso al curatore del fallimento revocato
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 05/03/2013 - 07:35
Versione stampabile
Data di riferimento:
19/07/2012
Tribunale di Milano, 19 luglio 2012 n.8835 - Est. Fontana
In relazione alla revoca del fallimento, ove non sia emersa alcuna responsabilità né del creditore istante, né del fallito, l'onere relativo al pagamento del compenso del curatore grava sullo Stato.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 2/2013 con osservazioni di Cristina Bellomi Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Milano 19 luglio 2012 n. 8835.pdf | 805.98 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare