Tribunale di Venezia - Interruzione del processo per intervenuto fallimento e decorso del termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
06/02/2013

Tribunale Venezia, 06 febbraio 2013 

Procedimento civile - Dichiarazione di fallimento - Interruzione del processo - Termine per la riassunzione - Decorso dalla effettiva conoscenza dell'evento interruttivo.

Qualora la causa venga dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione per la parte diversa da quella dichiarata fallita o, comunque, diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorre dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo e non dal suo verificarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Bianchini

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: