Tribunale di Venezia - Interruzione del processo per intervenuto fallimento e decorso del termine per la riassunzione.
Tribunale Venezia, 06 febbraio 2013
Procedimento civile - Dichiarazione di fallimento - Interruzione del processo - Termine per la riassunzione - Decorso dalla effettiva conoscenza dell'evento interruttivo.
Qualora la causa venga dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione per la parte diversa da quella dichiarata fallita o, comunque, diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorre dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo e non dal suo verificarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Bianchini
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
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