Tribunale di Vicenza - Contratto citato dal curatore nella relazione ex art. 33 e confessione in danno della massa.

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Data di riferimento: 
18/09/2012

Tribunale Vicenza, 18 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Menzione del contratto nella relazione ex art. 33 l.f. - Opponibilità - Si presume.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Cessione di credito - Efficacia nei confronti del debitore ceduto - Notificazione - Insinuazione al passivo - Equipollenza.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Curatore - Non disponibilità dei diritti della massa - Confessione - Inammissibilità.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione di arricchimento senza causa - Introdotta per la prima volta - Inammissibilità.

Il contratto con la fallita, che il curatore ha citato nella relazione ex art. 33 l.f., si deve presumere anteriore al fallimento, e quindi ad esso opponibile come fatto storico anteriore, in quanto rientrante nella documentazione in possesso della fallita, acquisita dal curatore con la dichiarazione di fallimento. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

La cessione di credito può essere notificata al debitore ceduto fallito con la stessa insinuazione al passivo. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Il Curatore non può rendere confessione in danno della massa, essendo terzo rispetto ad essa, e non potendo quindi disporre del relativo diritto (art. 2731 c.c.) e posto che la relazione è rivolta al Giudice e non alla controparte (v. art. 2735 c.c.). (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere introdotta per la prima volta la domanda di arricchimento senza causa. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]