Corte di Cassazione – Debitore assoggettato ad espropriazione presso terzi e pagamento del terzo dopo la dichiarazione di fallimento

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Data di riferimento: 
31/03/2011

Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508 - Pres. Fioretti - Relatore Mercolino

Fallimento - Espropriazione presso terzi - Pagamento del terzo - Inefficacia - Assegnazione ante fallimento - art. 44 l. fall.

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore, che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell' art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non rilevando, a tal fine, che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato: è pertanto al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve ricollegarsi l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Eccettuata l'ipotesi prevista dall' art. 56 l. fall., il principio della par conditio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo. Ed è a quest'ultima categoria che andrà infatti ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cit.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: