Tribunale di Venezia - Concordato preventivo e vendita in danno ex art. 2466 cc.

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Data di riferimento: 
10/02/2012

Tribunale Venezia, 10 febbraio 2012 - - Est. Anna Maria Marra.

Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Vendita in danno della partecipazione del socio moroso prevista dall'articolo 2466 c.c. - Rimedio coattivo assimilabile alla procedura esecutiva.

La vendita in danno della partecipazione del socio moroso, prevista dall'articolo 2466 c.c., ha natura alternativa rispetto all'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti ed è rimedio coattivo suscettibile di essere attuato in autotutela, senza la cooperazione del debitore, in suo danno e con modalità non dissimili da quanto accade con le ordinarie azioni esecutive; la vendita in questione è, pertanto, soggetta al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore previsto dall'articolo 168, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]