Tribunale di Lecce - Depositi delle procedure, prelievi abusivi e responsabilità della banca
Fallimento - Rapporto di deposito delle liquidità della procedura - Onere della banca di pretendere il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere - Sussistenza - Responsabilità della banca per la sottrazione abusiva di somme - Sussistenza.
Contratti bancari - Deposito - Obbligo del depositante di predisporre gli accorgimenti per l'esecuzione del contratto - Dovere di verifica della provenienza del documento di pagamento - Sussistenza.
Nel caso in cui l'istituto di credito, depositario delle somme della curatela ex art. 34 LF, consenta il ritiro delle somme da parte del curatore apparentemente munito di mandato di pagamento firmato dal giudice delegato e dal cancelliere senza pretendere preventivamente il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere (soggetti entrambi che sottoscrivono il mandato di pagamento), la responsabilità per la sottrazione abusiva del denaro ricade sulla banca, oltre che sul curatore che ha materialmente eseguito le illegittime operazioni. La curatela che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (gp)
Nell'ambito del contratto di deposito bancario il soggetto tenuto a predisporre gli accorgimenti relativi alla esecuzione del contratto è il depositario e non il depositante. Il dovere di verifica della provenienza del documento di pagamento costituisce una prestazione generale che grava sul depositario in tema di depositi bancari e rapporto di conto corrente. (gp)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
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Trib. Lecce 1.10.2008.pdf | 69.81 KB |