Corte di Cassazione – Decorrenza del termine annuale per la risoluzione del concordato fallimentare.

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Data di riferimento: 
20/12/2011

Cassazione civile, 20 dicembre 2011 n. 27666 - Dott. Vitrone, Presidente - Dott. Ragonesi, Consigliere

Concordato fallimentare - Terzo assuntore - Accollo cumulativo di debiti fallimentari - Giudizio di risoluzione - Inadempimento obblighi - Termine per la risoluzione - Decadenza - Domanda di risoluzione - Dichiarazione di risoluzione - Artt. 137 e 186 l.f.

Ai sensi dell'art. 137 .l.f., il termine di un anno ivi previsto per la presentazione del ricorso volto alla risoluzione del concordato fallimentare decorre dalla data fissata nella proposta concordataria per l'ultimo pagamento; laddove tuttavia tale data non sia espressamente individuata, il termine annuale decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e la comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. ( Anna Serafini - Riproduzione riservata )

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]