Corte di Cassazione - Esercizio anticipato dell'azione penale e adozione prima del fallimento di misure cautelari personali
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 25/09/2012 - 15:01
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Data di riferimento:
26/04/2012
Cassazione penale , 26 aprile 2012, n. 16000 - Pres. Scalera - Est. Sabeone.
Reati fallimentari - Bancarotta in genere - Applicazione di misure cautelari - Prima della consumazione del reato - Legittimità - Condizioni.
È legittima l'applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancarotta anche prima della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238 comma secondo legge fallimentare per l'esercizio anticipato dell'azione penale. (massima ufficiale)
Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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Cassazione penale , 26 aprile 2012, n. 16000.pdf | 348.49 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]