Corte di Cassazione – Trasferimento di denaro della società fallita su c/c personali e reato di bancarotta fraudolenta.

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Data di riferimento: 
04/06/2012

Cassazione civile, Sez. V, 04 giugno 2012 n. 21485 - Dott. Grassi Presidente - Dott. Lapalorcia Relatore

Fallimento - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Trasferimento somme di denaro - Conti correnti personali - Amministratori di fatto - Pagamento fornitori - Interessi sociali - Ceto creditorio - Pregiudizio ai creditori - Patrimonio sociale
Configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, integrato dal dolo generico, la condotta degli amministratori di una società che abbiano fatto confluire su conti correnti personali i ricavi di quest'ultima, quand'anche detti ricavi siano stati in seguito parzialmente utilizzati per il pagamento di debiti verso fornitori, configurandosi in tal caso un'ipotesi di distrazione, sorretta dalla mera consapevolezza di sottrarre risorse al patrimonio sociale, con potenziale danno alle ragioni creditorie. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Lorenzo Cudini.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]