Trib. di Catanzaro - Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.e responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta.

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Data di riferimento: 
27/03/2012

Tribunale Catanzaro, 27 marzo 2012 - - Est. Maria Pia De Lorenzo.

Credito nei confronti di società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa - Esecuzione contro la società CAI Compagnia Aerea Italiana - Carenza di legittimazione passiva - Sussiste.

In materia di rapporti tra la Società Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e la società C.A.I. Compagnia Area italiana, applicandosi i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento con ciò derogando espressamente alla disposizione contenuta nell'art. 2560 del codice civile che al contrario prevede che l'alienante non sia liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito e di seguito che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri obbligatori. Il creditore che vanti un diritto di credito verso la prima non può dunque agire esecutivamente contro la seconda. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]