Tribunale di Brescia - Fallimento del debitore e riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

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Data di riferimento: 
02/08/2012

Tribunale Brescia, 02 agosto 2012 - - Est. Stranieri.

Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore - Riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - L'inammissibilità.

Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore - Riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - L'inammissibilità - Presupposti per la condanna per lite temeraria - Sussistenza.

La dichiarazione di fallimento del debitore impedisce non solo il proseguimento dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti ma anche l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 549 c.p.c., il cui giudizio, se riassunto dal creditore, dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Va condannato ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. il creditore che, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento del proprio debitore, provveda alla riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 549 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]