Corte di Cassazione – Responsabilità per bancarotta dell’amministratore di fatto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/03/2012

Cassazione Penale, sez. V, 27.3.2012, n. 11649 - Pres. Marasca - Rel. Sabeone

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture contabili in frode ai creditori, sussiste la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, sul quale grava l'obbligo di tenere e conservare le suddette scritture. Diversamente, in ipotesi di bancarotta patrimoniale o per distrazione, non può nei confronti dell'amministratore apparente trovare automatica applicazione il principio secondo il quale il mancato ed ingiustificato reperimento dei beni legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (avv. Lorenzo Cudini - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]