Corte di Cassazione – La condotta distrattiva penalmente rilevante nel contratto di leasing.

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Data di riferimento: 
28/07/2010

Cassazione Penale, sez. V, 28.07.2010 n. 29757 - Pres. Colonnese - Rel. Bruno - P.M. Salvi.

La qualificazione del contratto come leasing di godimento piuttosto che traslativo può assumere rilevo al fine di stabilire se dalla sottrazione o dissipazione dei beni oggetto del contratto, di cui sia previamente accertata la consegna, sia derivato un apprezzabile pregiudizio per i creditori posto che - in rapporto al residuo valore del bene - potrebbe non essere sempre economicamente conveniente l'esercizio del diritto potestativo del riscatto. In tale ultima ipotesi, la sottrazione o dissipazione del bene - pur se, astrattamente, riconducibile ad altri paradigmi delittuosi - non integra bancarotta fraudolenta per distrazione, che presuppone un concreto pregiudizio per i creditori. (avv. Lorenzo Cudini - Riproduzione riservata).

Nel rapporto di leasing, ove il fallimento abbia riguardato l'utilizzatore, l'avvenuta consegna del bene distratto nelle mani del fallito è presupposto indefettibile affinché si possa configurare una disponibilità di fatto dei beni in capo all'utilizzatore e, di conseguenza, affinché possa ritenersi compiuta la condotta distrattiva penalmente rilevante ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1. (avv. Lorenzo Cudini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]