Tribunale di Napoli - Assegnazione di somma in sede esecutiva per credito ipotecario, revocabilità.

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Data di riferimento: 
01/03/2012

Tribunale Napoli, 01 marzo 2012 - Pres. Lipani - Est. Petruzziello.

Azione revocatoria fallimentare - Natura distributiva dell'azione - Pagamento tenuto in sede esecutiva per credito ipotecario - Revocabilità.

La natura distributiva e non indennitaria dell'azione revocatoria, anche di recente ribadita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, consente di affermare che la presunzione di danno che caratterizza l'atto revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 2, legge fallimentare esclude che la natura pregiudizievole dell'atto possa dipendere da valutazioni concrete legate all'andamento della singola procedura fallimentare; il pregiudizio che l'atto arreca non può ritenersi escluso neanche nell'ipotesi in cui il pagamento oggetto di revocatoria sia stato ottenuto nell'ambito di una procedura esecutiva per un credito ipotecario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento,
titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
- riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]