Trib. Verona - Domanda di concordato preventivo e ammissibilità di sequestro conservativo nei confronti dell'impresa.

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Data di riferimento: 
26/01/2012

Tribunale Verona, 26 gennaio 2012 - - Est. Vaccari.

Concordato preventivo - Provvedimenti cautelari - Ammissibilità - Condizioni.

Concordato preventivo - Sequestro conservativo - Tutela del patrimonio per il tempo intercorrente tra la domanda di concordato e l'apertura della procedura - Ammissibilità.

In assenza di specifica disposizione normativa, non è possibile escludere a priori la esperibilità di azioni cautelari nei confronti di impresa che abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dovendosi, invece, rimettere al giudice del provvedimento cautelare di valutare di volta in volta se l'adozione del provvedimento richiesto possa risultare in contrasto con la finalità e la funzione proprie del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Può concedersi il sequestro conservativo sui beni della società che abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in considerazione dell'esigenza di tutelare il patrimonio della stessa per il periodo che intercorre dalla domanda alla apertura della procedura ed altresì per l'ipotesi in cui ad una eventuale dichiarazione di inammissibilità non faccia seguito la dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]