Tribunale di Mantova - Definizione di atti di frode rilevanti per la revoca del concordato preventivo

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Data di riferimento: 
22/06/2011

Tribunale Mantova, 22 giugno 2011 - Pres. Nora - Est. Laura de Simone.

Concordato preventivo - Atti di frode rilevanti ai fini della revoca del procedimento - Definizione - Connotato etico della condotta del debitore - Irrilevanza - Atti di frode che traggono in inganno il ceto creditorio - Rilevanza.

Concordato preventivo - Atti fraudolenti commessi dal debitore in danno di alcuni creditori - Rilevanza penale - Incidenza sulla attendibilità della proposta e sulla espressione del voto dei creditori - Distinzione.

Concordato preventivo - Pignoramento presso terzi - Improcedibilità - Inopponibilità alla procedura dell'assegnazione delle somme - Dovere del creditore di restituzione delle somme assegnate.

Il concetto di atto di frode, nel disposto dell'art. 173, legge fallimentare, ultima parte del primo comma, deve essere letto alla luce della complessiva impostazione e finalità del concordato preventivo riformato, per cui in sede di procedimento ex art. 173 citato, esattamente come in sede di ammissione al concordato preventivo, la condotta del debitore non può essere valutata nel suo connotato etico; pertanto, gli atti di frode che rilevano, commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura, sono unicamente quelli destinati ad incidere sull'ammissibilità della proposta concordataria, ovvero quelli che traggono in inganno il ceto creditorio con riguardo alle aspettative di soddisfo e che in generale sono idonei ad influenzare la volontà dei creditori in sede di voto. (Laura de Simone) (riproduzione riservata)

Gli atti fraudolenti commessi dal debitore ammesso al concordato preventivo ai danni di alcuni creditori in epoca anteriore all'apertura della procedura, quand'anche possano comportare una responsabilità penale dei soggetti che li hanno posti in essere, se non hanno influenzato l'ammissibilità del concordato, o se non incidono - rispetto ai creditori- sull'attendibilità della proposta concordataria, ovvero non sono idonei a condizionare il voto dei creditori, non legittimano un provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173, legge fallimentare. (Laura de Simone) (riproduzione riservata)

Se anteriormente alla domanda di concordato preventivo, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un creditore del proponente ha ottenuto l'assegnazione di una somma dovuta dal terzo al debitore ma non il pagamento, nel procedimento di concordato preventivo a detto creditore è preclusa, ai sensi dell'art. 168, legge fallimentare, la prosecuzione dell'azione esecutiva; ne consegue che l'assegnazione delle somme non è di fatto opponibile alla massa dei creditori ed il creditore che, in adempimento dell'ordinanza di assegnazione, dovesse ottenere il pagamento da parte del terzo sarebbe comunque tenuto a restituire alla procedura quanto indebitamente conseguito, dovendosi privilegiare il mantenimento dell'integrità del patrimonio del debitore che ha presentato proposta di concordato, la regola dell'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, nonché il principio di parità di trattamento di tutti i creditori anteriori che si trovino nella stessa posizione giuridica e presentino omogenei interessi economici. (Laura de Simone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]