Tribunale diTreviso– Risoluzione del contratto di leasing antefallimento ed applicabilità dell'art. 72 quater l.f.
Tribunale Treviso, 06 maggio 2011 - - Pres., est. Fabbro.
L'articolo 72 quater della Legge Fallimentare, laddove disciplina la sorte del contratto di locazione finanziaria sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, è applicabile anche qualora il contratto di locazione finanziaria sia stato risolto, per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento dell'utilizzatore medesimo: la disciplina, di cui all'art. 72 quater, fondamentalmente, si sostanzia nella regola che iI concedente, il quale ha diritto alla restituzione del bene, deve prima di tutto procedere alla nuova allocazione del bene e fino a quel momento l'insinuazione al passivo deve essere dichiarata inammissibile, per qualsiasi voce di credito; dopo la riallocazione il leasing potrà insinuarsi, in chirografo, per iI credito residuo e previa restituzione alla curatela della maggior somma (eventualmente) percepita dalla riallocazione rispetto al credito residuo in linea capitale. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)
Dato il carattere sommario del procedimento di formazione dello stato passivo, è indispensabile attribuire al giudizio di opposizione la natura di "giudizio di merito a cognizione piena", non assimilabile ad un ordinario giudizio di appello, almeno per quanto riguarda i limiti della deduzione di prove, onde consentire il pieno sviluppo del contraddittorio, senza che possano verificarsi, quindi, preclusioni riconducibili all'antecedente fase a cognizione sommaria, nella quale non è prevista come necessaria la difesa tecnica: conseguentemente nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e I'assunzione di nuove prove. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)
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