Corte di Cassazione - Bancarotta fraudolenta documentale e tenuta delle scritture non obbligatorie.
Cassazione Penale, sez. V, 13 aprile 2011 n. 15065 - Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. Stabile
Anche la mancata tenuta delle scritture non obbligatorie (nella fattispecie dei conti di mastro) integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto esse sono indispensabili alla completa ed esauriente rappresentazione dei movimenti aziendali. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
La qualità di amministratore di fatto non implica la totale sovrapposizione di funzioni esercitate dal soggetto non qualificato rispetto a quelle proprie dell'amministratore, essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. L'esercizio di funzioni o poteri dell'amministratore di fatto può perciò verificarsi in concomitanza con l'attività di altri soggetti di diritto. La possibilità di ricondurre la responsabilità a chi riveste il ruolo gestorio, privo dei formali requisiti per la nomina, impone la disamina sulla conoscenza della singola operazione illecita posta in essere, scrutinio a cui può sovvenire anche l'accertamento del solo dolo eventuale.(dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione n. 15065 del 13.04. 2011.pdf | 2 MB |