Tribunale di Modena – Vendita fallimentare di immobile ipotecato: modalità di imputazione sul ricavato spettante al creditore prelatizio del costo rappresentato dal credito del professionista che ha assistito il fallito in sede concordataria.

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Data di riferimento: 
02/01/2024

Tribunale di Modena, Sez. III civ. - Crisi insolvenza Procedure concorsuali, 02 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Carlo Bianconi.

Fallimento – Vendita di immobile ipotecato - Attribuzione del ricavato a favore del creditore prelatizio – Costi specifici e generali da addebitarsi allo stesso - Sorte dei crediti professionali maturati nel corso del precedente concordato.

Con riferimento all'ipotesi di vendita in sede fallimentare di un immobile ipotecato, per distinguere le uscite di carattere specifico da quelle di carattere generale al fine di stabilire come debbano rispettivamente gravare sul ricavato ai sensi dell'art, 111 ter, terzo comma, L.F. da distribuirsi in sede di riparto a favore del creditore prelatizio, vanno considerate “uscite specifiche”, dovendosi all'opposto considerare entrate specifiche quelle relative ai frutti civili di quel bene, quelle fiscali connesse allo stesso bene (ad es:  l'IMU), quelle condominiali, quelle per spese di intervento nella esecuzione, etc. etc., in quanto intimamente connesse alla gestione di quello specifico immobile, e non di altro, e devono, invece, considerarsi quali “uscite generali” le spese rappresentate da quei costi che concernono indistintamente il globale coacervo dei rapporti attivi e passivi di cui è parte il soggetto fallito, vale a dire tutti quei costi per i quali non è possibile predicare la sicura riferibilità ad una delle componenti attive o passive. Pertanto, e ciò anche alla luce del disposto del disposto dell'art. 111 bis, secondo comma, L.F., le uscite rappresentate dai crediti dei professionisti che abbiano assistito l’impresa debitrice in vista e nel corso della procedura di concordato preventivo che ha preceduto quella fallimentare, laddove ammesse in via di prededuzione, possono essere considerate di carattere generale, in quanto tali suscettibili di soddisfazione proporzionale sul ricavato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca. Tali costi, come tutti quelli di carattere di carattere generale, devono infatti incidere anche sulla massa prelatizia speciale in applicazione di un criterio matematico proporzionale, dovendosi ragionevolmente ritenere che sia solo questo, e nessun altro, lo strumento idoneo a consentire la loro imputazione ai creditori concorsuali; ciò in quanto il Legislatore del 2006, e poi quello del 2022, pur potendo esplicitare in particolare nei loro confronti  il criterio di utilità, si sono astenuti dal farlo, e hanno positivizzato solo quel criterio di proporzionalità. [queste le conclusioni cui nello specifico è al riguardo infatti pervenuto il Tribunale : “ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis c. 2 e 111-ter c. 3 l.f., i crediti per i compensi dei professionisti che abbiano assistito la impresa debitrice in vista e nel corso della procedura di concordato preventivo, laddove ammessi in via di prededuzione al passivo del consecutivo fallimento, possono essere considerati uscite di carattere generale; essi dovranno essere soddisfatti, in sede di ripartizione dell’attivo anche con collocazione sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca; ciò dovrà avvenire unicamente sulla base del criterio di proporzione, ed escluso il ricorso al criterio della utilità, essendo solo il primo, e non già il secondo, normativamente previsto”]. (Pierluigi Ferrini  – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-2-gennaio-2024-est-bianconi

[con riferimento alla risposta della Prima Presidenza che aveva respinto, ritenendolo già oggetto di decisione e quindi inammissibile, il quesito antecedentemente sollevato con  rinvio pregiudiziale dal  Tribunale, provvedimento considerato dal giudice delegato non vincolante, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 05 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7148 e., con riferimento ai precedenti richiamati dalla Prima Presidente e posti alla base della sua decisione, Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2022, n. 5049 https://www.unijuris.it/node/6139 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 https://www.unijuris.it/node/6406; con riferimento allo specifico aspetto della questione decisa ora dal Tribunale, i seguenti precedenti: Tribunale di Siracusa, Sez. Fallimentare, 06 marzo 2023  https://www.unijuris.it/node/6987 e Tribunale di Trapani, 27 dicembre 2019  https://www.unijuris.it/node/5633].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: