Corte di Cassazione (5294/2024) – Il pagamento solo parziale in sede di riparto del credito dovuto ad un professionista per l'attività svolta prima del fallimento determina una pari riduzione del diritto a detrarre l'IVA versata.

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Data di riferimento: 
28/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 febbraio 2024, n. 5294 - Pres. Lucio Luciotti, Rel. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Fallimento – Attività svolta da un professionista a favore di una società successivamente fallita - Pagamento parziale del relativo credito in sede di riparto - Imputazione proporzionale a imponibile e imposta – Detraibilità solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli.

In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31051/CrisiImpresa?Credito-professionale-nei-confronti-di-societ%C3%A0-fallita-e-detraibilit%C3%A0-dellIVA

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-28-febbraio-2024-n-5294-pres-luciotti-est-putatura-donati-viscido-di-nocera

[in tema di modalità di contabilizzazione dell'IVA in sede di riparto fallimentare, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1034 https://www.unijuris.it/node/3618].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: