Tribunale di Siracusa – Le spese rappresentate dai compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito il debitore in sede di concordato non possono nel successivo fallimento soddisfarsi in prededuzione sul ricavato di beni oggetto di ipoteca.

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Data di riferimento: 
06/12/2023

Tribunale di Siracusa, Sez. I civ. Settore Procedure Concorsuali, 06 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Dorotea Quartararo, Rel Federico Maida, Giud. Cristina Maria Di Stazio.  

Fallimento – Vendita di immobile ipotecato - Destinazione del ricavato – Insufficienza a soddisfare il credito ipotecario e tutti i crediti prededucibili -  Credito spettante al professionista per aver assistito il debitore nella precedente sede concordataria – Non prededucibilità quale spesa della procedura fallimentare – Fondamento - Mancanza del requisito della specificità – Assenza di una qualche utilità per il creditore prelatizio. 

Solo le spese, in senso stretto, del fallimento possono essere soddisfatte anche col ricavato dei beni oggetto di ipoteca (o pegno), che, invece, non risentono degli altri debiti, diversi dalle spese, da soddisfare egualmente in prededuzione – ad esempio quelli sorti nel corso dell’esercizio provvisorio o in conseguenza di subentro o scioglimento di rapporti pendenti o di altre operazioni compiute dagli organi fallimentari oppure in occasione o in funzione di precedenti procedure concorsuali, comprensivi sia degli atti di gestione dell’impresa che dei finanziamenti contratti in funzione o in esecuzione del concordato cui sia seguito il fallimento (art. 182 quater L.F. cui aggiungere quelli c.d. ponte di cui all'art. 182- quinquies L.F.) ecc. - che non possono essere pagati con il ricavato dai beni assoggettati a pegno o ipoteca. Questi debiti infatti non costituiscono spese o costi indispensabili per lo svolgimento della procedura fallimentare, sì da non poter gravare su coloro che godono di una garanzia che assicurerebbe, comunque, il soddisfacimento delle loro ragioni, anche fuori dal concorso [nello specifico pertanto il Tribunale ha affermato che, in particolare, i crediti spettanti a titolo di compenso per l'attività svolta ai professionisti che avevano assistito il debitore nella precedente procedura concordataria, come inizialmente aperta ma sfociata poi nel fallimento, pur ammessi al passivo con il rango della prededuzione e con il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., non avrebbero potuto, con riferimento all'avvenuta vendita dell'immobile ipotecato, essere posti in prededuzione anche a carico del creditore garantito a titolo di spese della procedura non avendo apportato al creditore prelatizio alcuna utilità che potesse considerarsi “specifica”, salvo, naturalmente che il ricavato non risultasse sufficiente a soddisfare per intero il credito ipotecario e tutti i crediti prededucibili]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-6-dicembre-2023-pres-quartararo-est-maida

[in tema di  lettura combinata degli artt. 111, 111 bis e 111 ter L.F. e di prededucibilità delle spese anche nei confronti del creditore fondiario, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 https://www.unijuris.it/node/6406; in tema di riconducibilità nel successivo fallimento al novero delle spese generali ex art. 111 ter L.F. delle spese dei professionisti che hanno assistito la società nella procedura di concordato preventivo ammesso con decreto di apertura da parte del tribunale fallimentare, cfr.: Corte di Cassazione, SS. UU., 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; in tema di inammissibilità per difetto del requisito della novità del rinvio pregiudiziale volto a stabilire se i crediti per i compensi dei professionisti che abbiano assistito l’impresa debitrice in vista e nel corso del concordato preventivo possano essere considerati uscite di carattere generale, come tali suscettibili di soddisfazione proporzionale anche sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca, cfr.: Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 05 luglio 2023, n. 18955:  https://www.unijuris.it/node/7148].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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