Corte di Cassazione (36370/2023) - Criterio di valutazione degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo ex art. 167 L.fall.

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Data di riferimento: 
29/12/2023

Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2023, n. 36370, Pres. Ferro, Est. Perrino

Concordato preventivo - Art. 167 L. fall. - Atto di ordinaria e straordinaria amministrazione - Distinzione - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, l’art. 167, comma 2, L. fall. presidia l'interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto tenga conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che l’atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell'impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulta perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Fattispecie in tema di rinnovo di fideiussioni relative a commesse afferenti un ramo d’azienda oggetto d’affitto). Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-dicembre-2023-n-36370-pres-ferro-est-perrino

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30571/CrisiImpresa?La-Cassazione-indica-il-criterio-di-valutazione-degli-atti-di-ordinaria-e-di-straordinaria-amministrazione-nel-concordato-preventivo

[Cfr in questa rivista anche Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2023, n. 35794 - https://www.unijuris.it/node/7523 e per una rassegna della giurisprudenza in materia: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/602 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: