Corte di Cassazione (40446/2023) – Anche l'omessa tenuta dei libri e le scritture contabili previsti dalla legge rientra tra le ipotesi specifiche di reato previste dall'art. 216, comma 1, n.2 L.F. purché sorretta da dolo specifico.

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Data di riferimento: 
04/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 04 ottobre 2023, n. 40446 – Presidente Grazia R.A. Miccoli, Rel. Elisabetta Maria Morosini.

Fallimento – Omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili – Ipotesi rientrante tra quelle previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. - Necessità però che sia sorretta da dolo specifico – Presupposto per distinguerla da quella prevista dall'art. 217, secondo comma, L.F.

L’art. 216, comma 1, n. 2, L.F ., prevede due fattispecie alternative tipiche di reato, una c.d. “specifica” (aver sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili) e una c.d. “generale” (averli tenuti già dall'origine falsamente, vale a dire annotando dati non corrispondenti al vero ed omettendo di indicare quelli reali, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e del patrimonio della fallita). Anche l’ omessa tenuta dei libri contabili, si deve ritenere possa, al pari delle altre ipotesi ivi contemplate, essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216, comma 1, n. 2,L.F. a condizione però, si deve ritenere, che sia, anche in quel caso, sorretta da dolo specifico, quello di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2370

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