Corte di Cassazione (1162/2024) – Presupposti per l’esclusione dei sindaci dal concorso nel reato di bancarotta semplice per aver colpevolmente ritardato la dichiarazione di fallimento con conseguente aggravamento del dissesto dell'ente.

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Data di riferimento: 
10/01/2024

Cass., Sez. 5 Pen., 10 gennaio 2024, n. 1162, Pres. Pezzullo, Est. Cuoco

BANCAROTTA - Bancarotta semplice - Esclusione del concorso del reato dei sindaci - Necessaria attivazione di detti organi.  

In tema di bancarotta semplice, al fine di evitare il concorso nel reato con gli amministratori della società, per aver colpevolmente ritardato la dichiarazione di fallimento con conseguente aggravamento del dissesto dell'ente, i sindaci non possono limitarsi ad investigare, esercitando poteri ispettivi e di intervento nelle adunanze, e a ricordare agli amministratori i loro obblighi, dovendo, per converso, anche attivarsi, sulla base del quadro acquisito e della situazione di fatto, convocando l'assemblea nell'inerzia della governance, denunciando le loro gravi irregolarità e persino attivando, in taluni casi, l'azione di responsabilità nei loro confronti. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-10-gennaio-2024-n-1162-pres-pezzullo-est-cuoco

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: