Corte di Cassazione (45285/2023) – Progressione criminosa tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta per distrazione, delitto quest'ultimo che può configurarsi quale presupposto di quello di autoriciclaggio.

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Data di riferimento: 
09/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 09 novembre 2023, n. 45285 – Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Tiziano Masini.

Delitto di autoriciclaggio – Perpetrazione avvenuta  anteriormente alla dichiarazione di fallimento del suo autore – Collegamento possibile con il reato presupposto di bancarotta fraudolenta per distrazione – Delitto che può a sua volta configurarsi come progressione economica di quello di appropriazione indebita.

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa. (Principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2379

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: