Corte di Cassazione (31921/2022) – Reato di bancarotta fraudolenta commesso dal fallito, coadiutore del curatore, nel corso dell'esercizio provvisorio: ammissibilità del sequestro preventivo di somme finalizzato alla confisca.

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Data di riferimento: 
30/08/2022

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 30 agosto 2022, n. 31921 – Pres. Vito Di Nicola, Rel. Angelo Matteo Socci.

Fallimento – Esercizio provvisorio – Soggetto fallito coadiutore del curatore – Sottrazione di somme dall'attivo realizzato - Reato di bancarotta fraudolenta - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari – Ammissibilità.

In tema di esercizio provvisorio, il fallito nominato coadiutore del curatore, che si appropri di somme derivanti dal predetto esercizio commette il reato di bancarotta fraudolenta, non quello di appropriazione indebita. Dal momento che gli accrescimenti patrimoniali si riversano nel patrimonio dell’ente fallito, è ammissibile in astratto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari sulle somme prodotte dall’esercizio. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-pen-30-agosto-2022-n-31921-pres-di-nicola-est-socci

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27976.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27968.pdf

[Con riferimento ad una delle due diverse linee interpretative che hanno affrontato la questione del rapporto tra fallimento e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, pervenendo a soluzioni opposte, cfr. nel senso dell'impossibilità dell'assoggettamento a sequestro preventivo di beni entrati nella procedura fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. III pen., 10 ottobre 2018 n. 45574 https://www.unijuris.it/node/436. Al riguardo la Corte ha sottolineato che in base all'art. 317, secondo comma, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sempre sulle procedure concorsuali ed ha a titolo esemplificativo precisato che le misure cautelari reali di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. prevalgono; il sequestro penale impeditivo prevale a determinate condizioni, in mancanza delle quali è subvalente rispetto alle procedure concorsuali; il sequestro conservativo è sempre subvalente rispetto a queste ultime]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: