Corte di Cassazione (22274/2017) Fornitura di energia elettrica durante l’esercizio provvisorio ed insinuazione al passivo per il credito anteriore al fallimento.

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Data di riferimento: 
25/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22274. Est. Magda Cristiano.

Esercizio provvisorio – Subentro del curatore nel contratto di somministrazione – Distinzione fra crediti del somministrante aventi natura concorsuale in quanto sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededudicibile perché sorti in data posteriore

Nell’ipotesi in cui il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società poi fallita prosegua anche dopo il fallimento, nel periodo in cui il curatore è autorizzato all’esercizio provvisorio, va riconosciuta in sede di ammissione al passivo la collocazione in prededuzione unicamente al credito insinuato dall'opponente a titolo di corrispettivo delle forniture eseguite nel corso dell'esercizio provvisorio, cessato il quale il curatore non era subentrato nel contratto, ma l'aveva ceduto ad un' altra impresa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18209.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: