Corte di Cassazione (22274/2017) – Fallimento con esercizio provvisorio dell’impresa: ipotesi di non prededucibilità del credito derivante da prestazioni pregresse relative ad un contratto di somministrazione. Amministr. straordinaria: analoga disciplina

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Data di riferimento: 
25/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22274 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Cristiano Magda.

Fallimento – Esercizio provvisorio - Contratto ad esecuzione periodica e continuata  - Crediti sorti in corso di procedura – Prededucibilità – Cessazione dell’esercizio provvisorio – Subentro del curatore nel contratto – Prededucibilità anche dei crediti anteriori al fallimento.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Stato di insolvenza – Art. 50 del D. Lgs. 270/1999 – Prosecuzione dei contratti  - Commissario Straordinario – Decisione di subentro – Prestazioni pregresse – Prededucibilità.

Ai sensi dell’art. 104 L.F., mentre sono sempre prededucibili, ex ottavo comma, i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio, quelli sorti anteriormente al fallimento che derivino da un contratto ad esecuzione periodica e continuata ancora pendente alla data della sentenza dichiarativa, sono o meno prededucibili a seconda che, al termine di detto esercizio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto medesimo, stante che l’art. 74 L.F., nello stabilire che il curatore che subentra in tale genere di contratti deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, costituisce disciplina eccezionale che, in quanto tale, non può trovare applicazione in tutti i casi di prosecuzione del rapporto cui tale disciplina non sia espressamente estesa e stante che l’ultimo comma dell’art. 104 L.F. precisa che le disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II ( in cui  è incluso l’art 74 L.F.) trovano applicazione al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, la continuazione, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 270/1999, di un preesistente contratto di somministrazione non comporta, in assenza di una espressa dichiarazione di subentro da parte del Commissario Straordinario, il trasferimento in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse, né la prededucibilità del credito ad esse relativo, in quanto tale disposizione prevede la prosecuzione dei contratti, anche di durata, precedenti all'apertura della procedura e non ancora interamente eseguiti, unicamente ai fini della continuità aziendale e  al solo scopo di assicurare uno spatium deliberandi al Commissario per l’esercizio della facoltà di decidere dello scioglimento o del subentro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[quanto alla prima massima, vedi anche Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2012 n. 4303  in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1414 ; quanto alla seconda,  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 febbraio 2016 n. 3193  https://www.unijuris.it/node/3591

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: