Tribunale di Pordenone - Contratto di leasing risolto prima del fallimento e sorte dei canoni post fallimentari.

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Data di riferimento: 
19/06/2014

 

Tribunale di Pordenone, 19 giugno 2014 (dep. 19 giugno 2014). Presidente Relatore: PEDOJA.

Fallimento – contratto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento – Art. 1526 c.c.: applicazione analogica.

Canoni successivi al fallimento - Domanda di ammissione al passivo – Inammissibilità.

La normativa di cui all’art.72 quater L.F. trova applicazione analogica anche ai contratti già risolti ante fallimento, trattandosi tra l’altro di normativa migliorativa per il concedente rispetto a quella di cui all’art.1526 C.C. e diunica normativa specifica in materia di leasing. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Va accolto l’orientamento giurisprudenziale di cui alla decisione Cass. 1 marzo 2010 n. 4862 che parte da una corretta interpretazione del dato testuale della norma ed in particolare dalla dizione “quanto ricavato” (e non “ quanto ricavabile”) che giustificherebbe la inammissibilità della domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della effettiva ricollocazionedel bene concesso in uso. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.fallimentiesocieta.it

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: