Art. 251 - Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale., Art. 166 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

Corte di Cassazione (15495/2018) - Fallimento: presupposti di revocabilità in tale contesto, per violazione della par condicio e delle cause di prelazione, dei pagamenti effettuati nella precedente sede concordataria.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2018 n. 15495 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Precedente concordato preventivo – Pagamenti effettuati in quel contesto – Violazione della par condicio creditorum e delle cause di prelazione  – Ripetibilità .

Data di riferimento: 
13/06/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]