Art. 236 - Effetti della chiusura., programma di liquidazione

Tribunale di Milano – A seguito della chiusura di una procedura fallimentare e di conseguente cancellazione della società fallita i soci della stessa divengono comproprietari per successione dei beni esclusi dalla liquidazione.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. XV Spec. Imprese “B”, 16 marzo 2923 (data della pronuncia) – Pres. Angelo Mambriani, Rel. Maria Antonietta Ricci, Giud. Daniela Marconi.

Fallimento – Chiusura della procedura senza liquidazione dell'intero patrimonio – Cancellazione della società fallita – Sorte dei beni del patrimonio residuati – Trasmissione automatica per successione ai soci – Non necessità del loro consenso o adesione.

Data di riferimento: 
16/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]