Art. 232 - Ripartizione finale., Art. 111-ter. - Conti speciali.

Tribunale di Roma – Una quota proporzionale del credito prededucibile spettante ai professionisti che abbiano svolto attività propedeutiche alla predisposizione della proposta e del piano di concordato deve gravare anche sui creditori ipotecari.

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 24 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Francesca Vitale, Giud. Angela Coluccio.

Concordato preventivo – Credito prededucibile spettante ai professionisti – Attività svolta in funzione della predisposizione di proposta e piano – Spesa generale da gravare in proporzione anche sui creditori ipotecari.

Data di riferimento: 
24/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Lecco – In sede di riparto non possono essere poste proporzionalmente a carico del creditore ipotecario, quali spese generali, anche le spese volte ad avvantaggiare solo i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale.

Tribunale di Lecco, 09 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Edmondo Tota.

Fallimento – Ripartizione finale dell’attivo – Ricavato della liquidazione dei beni oggetto di ipoteca – Spese prededucibili di carattere generaleda non porsi a carico del creditore ipotecario - Ragione.

Data di riferimento: 
09/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]