Art. 232 - Ripartizione finale., prededuzione

Tribunale di Roma – Una quota proporzionale del credito prededucibile spettante ai professionisti che abbiano svolto attività propedeutiche alla predisposizione della proposta e del piano di concordato deve gravare anche sui creditori ipotecari.

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 24 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Francesca Vitale, Giud. Angela Coluccio.

Concordato preventivo – Credito prededucibile spettante ai professionisti – Attività svolta in funzione della predisposizione di proposta e piano – Spesa generale da gravare in proporzione anche sui creditori ipotecari.

Data di riferimento: 
24/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma – Concordato con cessione dei beni e proponibilità di un reclamo avverso l'operato del liquidatore. Determinazione della quota di oneri prededucibili che possono gravare sull'ammontare spettante al creditore ipotecario.

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallimentare, 13 ottobre 2022 (data della pronuncia) - Giud. Del. Claudio Tedeschi.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Operato liquidatorio – Quantificazione del credito da riconoscersi ai singoli creditori – Reclamo ex art. 110 L. F. - Proponibilità - Fondamento.

Concordato preventivo – Atti posti in essere dal liquidazione – Termine entro il quale possono essere reclamati.

Data di riferimento: 
13/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Lecco – In sede di riparto non possono essere poste proporzionalmente a carico del creditore ipotecario, quali spese generali, anche le spese volte ad avvantaggiare solo i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale.

Tribunale di Lecco, 09 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Edmondo Tota.

Fallimento – Ripartizione finale dell’attivo – Ricavato della liquidazione dei beni oggetto di ipoteca – Spese prededucibili di carattere generaleda non porsi a carico del creditore ipotecario - Ragione.

Data di riferimento: 
09/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Pesaro – In presenza di contestazioni, laddove il curatore nel corso della sua gestione risulti essere incorso nella violazione dell'art. 111 L.F., il rendiconto dallo stesso approntato non può essere approvato.

Tribunale di Pesaro, Sez. Fallimentare, 17 giugno 2022 – Pres. Davide Storti, Rel. Lorenzo Pini, Giud. Flavia Mazzini.

Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazione dei creditori – Violazione dell’art. 111 L. F. ad opera del curatore – Sussistenza – Udienza di convalida – Necessaria mancata approvazione.

Data di riferimento: 
17/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]