Art. 223 - Conti speciali., Art. 113-bis. - Scioglimento delle ammissioni con riserva.

Corte di Cassazione (18882/2022) – Fallimento: liquidazione di un immobile ipotecato e criterio di graduazione dei crediti in sede di riparto. Proponibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto del tribunale che decida il reclamo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Progetto di riparto – Giudice delegato – Dichiarazione di esecutività – Reclamo avverso tale pronuncia – Decreto del tribunale – Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato – Credito erariale per IMU – Maturazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Prededucibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
10/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Ancona: in sede di riparto dalle somme ottenute con il realizzo dei beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale va dedotta, prima della loro distribuzione, anche una quota proporzionale delle spese generali.

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Maria Letizia Mantovani.

Fallimento – Beni  gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale – Riparto delle somme ricavate dalla loro vendita – Deduzione delle spese specifiche incontrate e di una quota proporzionale di quelle generali – Crediti prededucibili dei professionisti -- Importi da ricomprendersi.

Data di riferimento: 
09/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]