Tribunale di Verona – Condizioni perché l'amministratore della fallita, che sia stato solo formalmente tale, possa rispondere, a titolo di colpa o dolo, del reato di bancarotta documentale commesso dagli amministratori di fatto.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 06/08/2022 - 16:56Tribunale di Verona, Sez. Pen., 04 aprile 2022 – Pres. Rel. Paolo Lanni, Giud. Alessia Salvi e Sabrina Miceli.
Fallimento – Reato di bancarotta documentale – Commissione da parte degli amministratori di fatto - Amministratore solo formale – Possibile imputazione a titolo di colpa o dolo, anche eventuale – Presupposti richiesti.
Data di riferimento:
04/04/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]