Corte di Cassazione (20063/2023) – E’ ammissibile la compensazione tra il credito IVA del fallito per operazioni prefallimentari ed i debiti erariali sorti anteriormente anche quando il controcredito divenga liquido od esigibile solo successivamente.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 30/08/2023 - 16:27Cass., Sez. 5, 13 luglio 2023, n. 20063, Pres. Bruschetta, Est. Caradonna
COMPENSAZIONE - Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali – Ammissibilità.
Data di riferimento:
13/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]