Corte di Cassazione (14620/2019) – E’ ammissibile la compensazione tra il credito IVA del fallito per operazioni prefallimentari ed i debiti erariali sorti anteriormente anche quando il controcredito divenga liquido od esigibile solo successivamente.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 08/07/2020 - 10:07Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Filippo D’Antequino.