Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 12 - Nozione, effetti e ambito di applicazione.

Corte di Cassazione (29008/2024) – Presupposti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, L.F.: per decidere della ricorrenza in particolare di quello di cui alla lettera c) i debiti prescritti non vanno presi in considerazione.

Corte di Cassazione, Sez. Iciv., 11 novembre 2024, n. 29008 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Presupposti di esclusione della fallibilità – Non superamento, in particolare, della soglia di cui alla lettera c) dell'art. 1, secondo comma, L.F. Nell'ammontare totale dei debiti non vanno ricompresi i debiti prescritti – Fondamento.

Data di riferimento: 
11/11/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Larino - Composizione negoziata: durata massima delle misure protettive. Nozione giuridica di stato di insolvenza quale presupposto della pronuncia della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Larino, 09 maggio 2024 (data della pronuncia) - Pres. Rel. Rinaldo D'Alonzo, Giud. Stefania Vacca e Giuliana Bartolomei.

Composizione negoziata della crisi - Riconoscimento di misure protettive – Divieto di apertura della liquidazione giudiziale, in particolare – Durata massima – Fondamento.

Data di riferimento: 
09/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (1049/2021) – Esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo che svolga un'attività di commercializzazione di prodotti: onere dalla prova che i prodotti sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1049 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.

Imprenditore agricolo -  Attività di commercializzazione di prodotti agricoli – Esenzione da fallimento – Prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo  - Condizione necessaria - Onere della prova.

Data di riferimento: 
21/01/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Benevento – L'inadempimento delle obbligazioni come lamentato dai creditori istanti non costituisce un motivo necessario o sufficiente per ritenere che il debitore versi in stato di insolvenza.

Tribunale di Benevento, Sez. II civ. - Ufficio preposto ai fallimenti, 18 dicembre 2019 - Pres. Rel. Michele Monteleone - Giud. Maria Letizia D'Orsi e Serena Berruti.

Istanza di fallimento - Debitore - Obbligazioni lamentate dai ricorrenti - Inadempimento -   Stato di insolvenza - Ragione non sufficiente per considerarlo sussistente - Obbligazioni in generale - Incapacità non meramente temporanea a soddisfarle regolarmente - Venir meno delle condizioni di liquidità e credito - Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
18/12/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]