Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi – Il potere di inibitoria della prosecuzione di procedimenti di esecuzione forzata che il giudice, in sede di omologazione di un piano del consumatore, può esercitare deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Tribunale di Brindisi, Settore Procedure concorsuali, 05 agosto 2022 – Giudice Delegato Antonio Ivan Natali.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedimento di omologazione – Giudice – Tutela del proponente - Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso – Inibitoria da considerarsi atipica - Possibile esercizio in modo non definito di un tale potere – Finalità di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

Data di riferimento: 
05/08/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]