Corte di Cassazione (22169/2024) – Concordato preventivo in continuità diretta: il surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività aziendale è soggetto al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 17/10/2024 - 15:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2024, n. 22169 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo con continuità - Eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività – Non assimilabilità all'apporto di finanza esterna – Necessario assoggettamento al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.