Tribunale di Torino – Concordato preventivo: dalla circostanza che l'attestatore abbia intrattenuto un rapporto lavorativo con l'advisor non può desumersi l'assenza in capo al primo professionista dei requisiti di indipendenza e terzietà.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 19/05/2023 - 10:04Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 21 marzo 2023 – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Stefano Miglietta, Giud. Maurizia Giusta.
Concordato preventivo - Attestatore - intrattenimento di precedenti rapporti lavorativi con il professionista advisor – Circostanza non comportante compromissione dell'indipendenza del professionista attestatore – Fondamento.
Data di riferimento:
21/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]