Tribunale di Torino – Presupposti dell’azione revocatoria in caso di pagamenti effettuati dal debitore, ante fallimento, mediante emissione di assegni post datati. Obbligazione restitutoria e interessi.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 29/08/2016 - 10:09Tribunale di Torino 02 marzo 2016 - Est. Di Capua.
Fallimento – Pagamenti da parte del debitore – Emissione di assegni post datati – Mezzi normali di pagamento – Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2 L.F. – Esclusione.
Fallimento - Pagamento di debiti liquidi ed esigibili – Utilizzo di assegno bancario - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.F. – Periodo sospetto di sei mesi – Data dell’incasso – Momento decisivo – Data della consegna del titolo – Irrilevanza.
Data di riferimento:
02/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]