Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Corte di Cassazione (12131/2024) – Dichiarazione di fallimento: l'incompetenza per territorio del tribunale adito deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Incompetenza per territorio del giudice adito – Udienza di comparizione delle parti – Termine massimo entro cui ex art. 38 c.p.c. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio – Applicabilità di tale norma anche al procedimento prefallimentare avanti al tribunale - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 L. fall. - Tardività.

Data di riferimento: 
06/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]