Art. 39 - Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza., Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia – Presupposti perché la richiesta dell'imprenditore di apertura della liquidazione giudiziale possa trovare accoglimento: non necessità del deposito di tutta la documentazione prevista dall'art. 39 CCI.

Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, 12 settembre 2022 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Silvia Bianchi, Giud. Martina Gasparini.

Liquidazione Giudiziale - Domanda di apertura proposta dal debitore – Accoglimento -  Necessità del deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI - Esclusione – Presupposti sufficienti.

Data di riferimento: 
12/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]