Art. 27 - Competenza per materia e per territorio., Art. 79 - Maggioranza per l'approvazione del concordato minore.

Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e concordato minore: il giudice nel disporne l'apertura può ridurre il compenso pattuito dal debitore con gli advisors/difensori se superiore a quello previsto per il Gestore della crisi.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez.  proc. concorsuali e esecuz, forzate, 30 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Irene Colladet.

Sovraindebitamento - Concordato minore – Importo concordato dal debitore con difensori/advisors - Necessità che non superi quello previsto per il Gestore della crisi – Facoltà del giudice di eventualmente ridurlo.

Data di riferimento: 
30/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]