Art. 27 - Competenza per materia e per territorio., Art. 7. - Iniziativa del pubblico ministero.

Corte di Cassazione (12131/2024) – Dichiarazione di fallimento: l'incompetenza per territorio del tribunale adito deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Incompetenza per territorio del giudice adito – Udienza di comparizione delle parti – Termine massimo entro cui ex art. 38 c.p.c. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio – Applicabilità di tale norma anche al procedimento prefallimentare avanti al tribunale - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 L. fall. - Tardività.

Data di riferimento: 
06/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (20400/2017) - Istanza di fallimento da parte di un pubblico ministero applicato in sede diversa da quella competente ex art. 9 l.fall. per la dichiarazione di fallimento.

Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400. Est. Scaldaferri.

Istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero diverso da quello applicato alla sede del tribunale competente – Ammissibilità.

Istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero – Necessità iscrizione notitia criminis nel registro degli indagati – Insussistenza.

Data di riferimento: 
25/08/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]