Art. 26 - Giurisdizione italiana., reclami

Corte di Cassazione – Fallimento di società con sede formalmente trasferita all’estero. Irrilevanza della circostanza che il credito dell’istante risulti contestato.

 

Corte di Cassazione, SS.UU., 18 marzo 2016 n. 5419 – Pres. Maciocie, Rel. Ragonesi.

 

Dichiarazione di fallimento – Società italiana che abbia trasferito all’estero la sede – Esistenza di una diversa situazione reale – Non svolgimento all’estero di alcuna attività – Accertamento della sede effettiva – Luogo riconoscibile dai terzi di effettiva gestione – Presunzione ex all’art. 3 del Regolamento CE 29/05/2000 n. 1346 – Superamento.

 

Data di riferimento: 
18/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d’Appello di Bologna – Dichiarazione di fallimento: in caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Bologna, sez. III, 21 maggio 2014, n. 541 – Pres. Colonna, Rel. Salvatore.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento della sede sociale all’estero – Dopo il deposito dell’istanza di fallimento – Giurisdizione italiana – Prima del deposito dell’istanza di fallimento – Competenza del giudice dello Stato in cui si trova il centro di interessi principali dell’impresa – Presunzione di coincidenza con la sede legale dell’impresa.

 

Data di riferimento: 
21/05/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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