Art. 8 - Durata massima delle misure protettive., liquidazione giudiziale

Tribunale di Bologna - Concordato preventivo in continuità: l'attestazione del professionista indipendente costituisce presupposto obbligatorio sia in sede di apertura che nel caso vengano poi apportate modifiche alla proposta e/o al piano.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 14 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Pasquale Liccardo, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Ammissione - Successiva introduzione di modifiche sostanziali della proposta e/o del piano – Obbligatorietà del deposito della relazione del professionista in entrambi quei frangenti – Revoca in mancanza dell'intervenuta ammissione.

Data di riferimento: 
14/05/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]