Corte di Cassazione (2422/2020) – Concordato con continuità reso possibile solo grazie alla vendita di alcuni immobili ipotecati, con differimento a lungo termine del pagamento dei creditori garantiti: inammissibilità della proposta.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 26/02/2020 - 10:16Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2020, n. 2422 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Massimo Ferro.
Concordato preventivo - Creditori privilegiati – Pagamento dilazionato – Ammissibilità – Perdita economica – Conseguente riconoscimento del diritto di voto –Accertamento rimesso al giudice del merito.
Data di riferimento:
04/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]